Tra i temi ancora aperti sul nuovo iperammortamento continua a far discutere il trattamento dei software 4.0 acquisiti tramite licenza d’uso.
Il decreto attuativo MIMIT-MEF atteso nelle prossime settimane non ha ancora chiarito in modo esplicito se le licenze software possano rientrare tra gli investimenti agevolabili. In assenza di nuove indicazioni, il riferimento potrebbe tornare ad essere la storica circolare Mise-Entrate 4/E/2017, che subordinava l’agevolazione alla capitalizzazione del costo tra le immobilizzazioni immateriali di bilancio.
In pratica, sarebbero agevolabili solo i diritti d’uso iscritti nell’attivo patrimoniale, secondo i criteri previsti dai principi contabili OIC 24.
DEDUZIONE “ACCELERATA” IN DUE ESERCIZI
Un ulteriore aspetto rilevante riguarda le modalità di fruizione dell’iperammortamento per i beni immateriali 4.0.
La deduzione fiscale dovrebbe infatti seguire le regole dell’articolo 103 del TUIR, con una quota massima deducibile pari al 50% annuo. Questo comporterebbe una fruizione dell’agevolazione in soli due esercizi, anche nei casi in cui il software venga ammortizzato civilisticamente in un periodo più lungo, ad esempio tre o cinque anni.
Secondo l’orientamento già espresso in passato dall’Agenzia delle Entrate, eventuali quote non dedotte nell’anno non potrebbero inoltre essere recuperate negli esercizi successivi.
ATTESI CHIARIMENTI UFFICIALI
Il tema interessa in particolare le imprese che stanno programmando investimenti in software, piattaforme digitali e applicativi 4.0 nell’ambito del nuovo iperammortamento.
Molti operatori attendono ora il decreto attuativo e i successivi chiarimenti interpretativi, che dovranno definire diversi aspetti operativi ancora incerti, soprattutto per i beni immateriali e i contratti di licenza d’uso.
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