Arrivano i primi chiarimenti operativi sull’iperammortamento nella nuova configurazione collegata alla Transizione 5.0. Tra i temi più rilevanti emerge quello relativo all’obbligo di stipula della polizza catastrofale, rispetto al quale si delinea un orientamento favorevole alle imprese.


NESSUN OBBLIGO DI POLIZZA CATASTROFALE

Secondo le indicazioni emerse nei primi confronti tra istituzioni e associazioni di impresa, l’accesso all’iperammortamento non richiederà la stipula di una polizza catastrofale.


Il chiarimento si basa sul Codice degli incentivi, in vigore dal 01/01/2026, che prevede l’esclusione dalle agevolazioni per le imprese non in regola con l’obbligo assicurativo. Tuttavia, lo stesso Codice introduce una distinzione fondamentale: tale vincolo non si applica agli incentivi fiscali che non prevedono una procedura valutativa


In questo perimetro rientra proprio l’iperammortamento, che si configura come misura automatica e non soggetta a istruttoria.


POSSIBILE ACCESSO ANCHE PER INVESTIMENTI “PRENOTATI”

Un ulteriore elemento di interesse riguarda le imprese che avevano già avviato investimenti nell’ambito dei precedenti piani (Transizione 4.0 o 5.0), ma che non hanno ancora ricevuto i beni.

In base alle prime interpretazioni:

  • è possibile accedere all’iperammortamento anche per questi investimenti;
  • non rileva la data dell’ordine o della prenotazione;
  • assume invece rilevanza la data di consegna del bene e la sua interconnessione.


Questo significa che, in presenza di consegne nel 2026, anche investimenti originariamente destinati ad altri incentivi potrebbero rientrare nel nuovo regime.


STATO DI AVANZAMENTO DELLA MISURA

Sul piano operativo, l’iperammortamento risulta ancora in fase di definizione:

  • il decreto attuativo non è ancora stato completato;
  • la piattaforma per le prenotazioni potrebbe aprire non prima della fine di maggio


Un ritardo che mantiene elevata l’attenzione delle imprese, in attesa di indicazioni definitive.


Cumulo con altre agevolazioni

Un ulteriore chiarimento riguarda la natura dell’incentivo:

• l’iperammortamento non è qualificato come aiuto di Stato;

• risulta quindi cumulabile con altre misure, come incentivi regionali o credito ZES;

• resta fermo il principio del divieto di doppio finanziamento.