Negli ultimi giorni si è diffusa un’interpretazione non corretta delle modifiche introdotte dal DL n. 38/2026 in materia di maggiorazione del costo di ammortamento. In particolare, si è ritenuto che fosse stato eliminato il vincolo relativo all’origine europea dei beni agevolabili, inclusi i moduli fotovoltaici.


In realtà, il vincolo non è stato rimosso per il fotovoltaico.


COSA CAMBIA CON IL DL 38/2026

L’intervento normativo riguarda esclusivamente il comma 427 della Legge di Bilancio 2026, eliminando il riferimento ai beni prodotti nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo.


Questa modifica si applica agli investimenti effettuati dal 01/01/2026 e consente maggiore flessibilità nella scelta dei fornitori per alcune categorie di beni strumentali.


FOTOVOLTAICO: IL VINCOLO UE RESTA

Diverso il caso degli impianti fotovoltaici per autoproduzione e autoconsumo.


Il requisito di origine europea dei moduli non è contenuto nel comma modificato, ma nel comma 429 della stessa legge, che non è stato oggetto di intervento.


Di conseguenza, per accedere all’agevolazione:

  • i moduli fotovoltaici devono essere conformi alle specifiche previste dal registro ENEA;
  • sono ammissibili esclusivamente i moduli rientranti nelle sezioni b) e c) del registro;
  • resta il vincolo di origine UE sia per le celle che per i moduli, oltre a specifici requisiti di efficienza tecnologica.


IMPATTI OPERATIVI PER LE IMPRESE

Il quadro che emerge è quindi differenziato:

  • per i beni strumentali generici, la scelta del fornitore può prescindere dall’origine UE;
  • per gli impianti fotovoltaici, permane un doppio vincolo:

o origine europea dei componenti;

o conformità ai requisiti tecnici del registro ENEA.


In fase di pianificazione degli investimenti, diventa quindi essenziale verificare preventivamente l’iscrizione dei moduli alle sezioni ammissibili del registro, per garantire l’accesso al beneficio.