Il Manuale di Frascati non può essere utilizzato retroattivamente per valutare i crediti d’imposta ricerca e sviluppo relativi alle annualità anteriori al 2020.
È questo il principio affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5627 del 14/07/2026, che ha respinto l’appello proposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza del TAR Lazio n. 15039/2025.
La vicenda riguardava il diniego, da parte del MIMIT, della certificazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design richiesta da un’impresa. Il diniego era stato fondato sull’applicazione dei criteri previsti dal Manuale di Frascati, ritenuti però non applicabili retroattivamente dai giudici amministrativi.
LA VALUTAZIONE VA FATTA CON LE REGOLE DELL’EPOCA
Secondo il Consiglio di Stato, in assenza di una disciplina espressa contraria, la spettanza del credito d’imposta previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 145/2013 deve essere valutata esclusivamente alla luce del quadro normativo vigente nel periodo d’imposta di riferimento.
Per le annualità anteriori alle modifiche introdotte dalla legge n. 160/2019, il perimetro dell’agevolazione era quindi definito da:
- articolo 3 del decreto-legge n. 145/2013;
- decreto interministeriale 27 maggio 2015.
In tale quadro rientravano, tra le attività ammissibili, la ricerca fondamentale, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, compresi i progetti volti allo sviluppo di nuovi prodotti, processi o servizi o al miglioramento significativo di quelli esistenti.
Restavano invece escluse le modifiche ordinarie o periodiche a prodotti, linee produttive, processi di fabbricazione o servizi esistenti, anche se comportavano miglioramenti.
I CRITERI FRASCATI VALGONO DAL 2020
Il passaggio centrale della sentenza riguarda la natura delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2020. Il Consiglio di Stato chiarisce che il richiamo ai criteri del Manuale di Frascati non ha natura interpretativa, ma innovativa. Di conseguenza, non possono essere utilizzati come parametro vincolante per valutare attività svolte prima del 2020 i cinque criteri di:
- novità;
- creatività;
- incertezza;
- sistematicità;
- trasferibilità o riproducibilità.
Secondo i giudici, se tali criteri fossero già stati applicabili alla disciplina precedente, non sarebbe stato necessario un intervento legislativo per introdurli espressamente come parametro vincolante.
INNOVAZIONE ANCHE NEI PROCESSI
La sentenza valorizza anche una nozione più ampia di innovazione per il periodo 2015-2019. Nel quadro normativo applicabile a tali annualità, l’innovatività deve essere intesa anche con riferimento ai processi e alle procedure, salvo una specifica esclusione normativa non applicabile retroattivamente.
Il Consiglio di Stato richiama inoltre la prassi amministrativa precedente, che faceva riferimento al Manuale di Oslo e a una finalità più ampia dell’agevolazione: sostenere l’impegno dell’impresa nel miglioramento di processi e prodotti e nell’incremento della competitività del sistema economico.
RESPINTO IL RICHIAMO ALLA DISCIPLINA EUROPEA
Il Consiglio di Stato ha respinto anche l’argomento fondato sulla disciplina europea degli aiuti di Stato. La comunicazione della Commissione europea del 2014 richiamata dal Ministero non consente di giustificare l’applicazione retroattiva del Manuale di Frascati 2015. Inoltre, tale comunicazione riguarda le misure rientranti nella disciplina degli aiuti di Stato, mentre il credito d’imposta R&S previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 145/2013 è:
- una misura fiscale generale;
- non selettiva;
- non soggetta a obbligo di notifica preventiva.
UN PRECEDENTE IMPORTANTE PER IMPRESE E CERTIFICATORI
La decisione assume particolare rilievo per le procedure di certificazione e per i contenziosi relativi ai crediti R&S maturati negli anni 2015-2019.
Per tali annualità, la valutazione delle attività agevolabili dovrà quindi essere ancorata:
- alla normativa vigente all’epoca;
- alla documentazione tecnica e contabile disponibile;
- alla coerenza dei progetti con la disciplina applicabile nel periodo d’imposta di riferimento.
La pronuncia rafforza l’orientamento secondo cui il Manuale di Frascati non può essere utilizzato come parametro retroattivo per negare la spettanza del credito d’imposta maturato prima del 2020.
Resta comunque essenziale, per le imprese, poter dimostrare l’effettivo svolgimento delle attività e la loro riconducibilità al perimetro agevolativo previsto dalla normativa dell’epoca.